EUDR - Dimostra la conformità di merci e prodotti

A partire dal 30 dicembre 2025 le aziende interessate dal Regolamento EUDR (European Union Deforastation Regulation) devono dimostrare di rispettarne i requisiti se intendono importare ed esportare determinate materie prime e prodotti sul/dal mercato dell’Unione europea.

Ti aiutiamo a dimostrare la conformità EUDR attraverso la dichiarazione di due diligence (dovuta diligenza), analizzando la filiera di approvvigionamento e il perimetro di responsabilità della tua azienda.

EUDR – Regolamento deforestazione zero

A partire dal 30 dicembre 2025 le aziende interessate dal Regolamento EUDR (European Union Deforastation Regulation) devono dimostrare di rispettarne
i requisiti se intendono importare ed esportare determinate materie prime
e prodotti sul/dal mercato dell’Unione europea.

Ti aiutiamo a dimostrare la conformità EUDR attraverso la dichiarazione di due diligence (dovuta diligenza), analizzando la filiera di approvvigionamento e il perimetro di responsabilità della tua azienda.

Un solo servizio, tutta la protezione legale per affrontare l’EUDR

Tecno Group e Grimaldi Alliance uniscono competenze tecniche, normative e giuridiche in un servizio integrato, pensato per accompagnare le imprese nell’adeguamento al Regolamento EUDR.
Dalla mappatura della filiera alla dichiarazione di due diligence, con il supporto legale necessario per operare in sicurezza.

Cosa ti offre questa partnership strategica:

  • Supporto legale internazionale, con presenza in oltre 70 Paesi
  • Revisione dei contratti e gestione degli obblighi normativi
  • Assunzione del ruolo di mandatario, secondo i requisiti EUDR


Non servono mille fornitori. Ne basta uno che sappia fare tutto.
Scopri se la tua azienda è soggetta al Regolamento EUDR

Chi è Grimaldi Alliance

Logo aziendale Grimaldi Alliance con lettering tipografico: ‘GRIMALDI’ in blu-grigio e ‘ALLIANCE’ in rosso bordeaux.

Grimaldi Alliance è uno degli studi legali internazionali più riconosciuti a livello europeo, segnalato da Legal 500 e Chambers Europe per la sua competenza in ambito commerciale, fiscale e regolatorio.
Grazie a un approccio multidisciplinare e multigiurisdizionale, offre alle imprese una copertura legale completa, trasformando la compliance in un vantaggio competitivo.

Il Regolamento EUDR prevede sanzioni pecuniarie e pene piuttosto dure per le aziende che non si allineano agli adempimenti previsti, come la confisca dei beni, l’esclusione dalle procedure di appalto pubbliche, nonché l’accesso a finanziamenti, sovvenzioni, concessioni e la pubblicazione di una condanna.

Regolamento EUDR:
scopo e imprese coinvolte

Il Regolamento Ue 2023/1115 pone grande attenzione alla tutela delle foreste, in quanto nasce allo scopo di ridurre gli impatti sociali e ambientali delle catene di fornitura europee, impedendo l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione in Europa di prodotti che hanno causato la deforestazione o il degrado forestale.

Entrato in vigore a giugno 2023, il Regolamento EUDR è già un atto vincolante per tutti i paesi membri dell’Unione europea. Le sole aziende a poter godere ancora di ulteriore tempo (fino al 30 giugno 2026) sono gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese a norma, rispettivamente, dell’art. 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE.

Sette sono le materie prime interessate dal Regolamento EUDR:

Immagine icona bestiame

Bestiame

Immagine icona cacao

Cacao

Immagine icona caffè

Caffe

Immagine icona palma da olio

Palma da olio

Immagine icona gomma - pneumatici

Gomma

Immagine icona soia

Soia

Immagine icona legno

Legno

Sono inclusi anche i prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime sopra indicate, dunque pneumatici, carta stampata, sedie, carbone di legna, articoli per la cucina, ecc. Il dettaglio delle materie prime e dei prodotti interessati è incluso nell’allegato I del Regolamento.

Gli obblighi: quali sono e quali aziende interessano

Gli obblighi indicati dal Regolamento EUDR riguardano più settori industriali (ad esempio: dall’industria alimentare e delle bevande al settore sanitario e farmaceutico, dalla moda al settore della lavorazione della gomma). Nello specifico interessano:

1. gli operatori: chi immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, incluso chi trasforma un prodotto interessato dal Regolamento in un altro prodotto incluso nell’allegato I;

2. i commercianti: chi mette a disposizione prodotti oggetto del Regolamento sul mercato dell’Ue.

Due diligence EUDR

Per dimostrare che la merce che si vuole importare, esportare o commercializzare nel mercato europeo sia conforme alle indicazioni contenute nel Regolamento EUDR, e dunque non derivi da processi che hanno causato deforestazione o degrado forestale, bisogna affrontare le tre fasi della due diligence.

Il Regolamento EUDR prevede sanzioni pecuniarie e pene piuttosto dure per le aziende che non si allineano agli adempimenti previsti, come la confisca dei prodotti interessati, l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubbliche, nonché dall’accesso a finanziamenti, sovvenzioni, concessioni e la pubblicazione sul sito web della Commissione delle sentenze definitive di violazione del Regolamento

In questa fase l’operatore raccoglie tutte le informazioni dei prodotti interessati, tra qui:

  • descrizione dei prodotti, paese di produzione e quantità;
  • geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno nei quali sono state prodotte materie prime che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato;
  • nome e contatto di fornitori e clienti;
  • prove attestanti che le merci interessate non hanno causato deforestazione o degrado forestale e che siano state realizzate nel rispetto della legge pertinente nel paese di origine.

In questa fase l’operatore valuta il rischio di non conformità rispetto al Regolamento dei prodotti interessati, tenendo conto di più aspetti, tra cui:

  • rischio e caratteristiche del paese di origine (presenza di foreste, di popoli indigeni, corruzione attendibilità e veridicità della documentazione, violazione dei diritti umani, ecc.);
  • rischi connessi alla complessità della catena di approvvigionamento;
  • eventuali rischi segnalati da gruppi di esperti della Commissione Europea.

Attestata la presenza di uno o più rischi di non conformità al Regolamento, l’operatore dovrà mettere in atto una serie di misure finalizzate ad attenuare il rischio, dunque per raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Tra le misure previste:

  • ulteriore richiesta di informazioni;
  • indagini o audit indipendenti;
  • sostegno a proprietari terrieri attraverso investimenti di diversa natura (ad esempio per lo sviluppo delle competenze).

Il Regolamento EUDR prevede sanzioni pecuniarie e pene piuttosto dure per le aziende che non si allineano agli adempimenti previsti, come la confisca dei beni, l’esclusione dalle procedure di appalto pubbliche, nonché l’accesso a finanziamenti, sovvenzioni, concessioni e la pubblicazione di una condanna.

Conformità EUDR:
il nostro supporto alle aziende

In Tecno Group supportiamo le imprese interessate dal Regolamento Ue 2023/1115 per l’adempimento degli obblighi previsti, analizzando la filiera e il proprio perimetro di responsabilità.

La nostra proposta include un percorso di formazione volto alla comprensione delle peculiarità del Regolamento e percorsi differenziati secondo la sussistenza o meno dell’obbligo di due diligence.

Affrontiamo insieme
il cambiamento |

Affrontiamo insieme il cambiamento |

Percorso A
Percorso B
Percorso C

Rivolto a tutte le aziende

  • aggiornamento normativo e formazione generale e specifica sul Regolamento EUDR e politiche in atto e future che coinvolgono la supply chain
  • screening della catena di fornitura e dei luoghi di provenienza
  • definizione di un piano di adeguamento 
  • qualifica dell’organizzazione rispetto al Regolamento e alle materie prime trattate
  • supporto in caso di verifica ispettiva
  • supporto alla compilazione dei questionari richiesti da fornitori/clienti

Rivolto alle aziende obbligate alla due diligence

  • applicazione di un tool kit per la due diligence su materie prime o prodotti interessati
  • analisi del rischio
  • supporto nell’identificazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie
  • sviluppo di un sistema di due diligence e rispettiva integrazione nel proprio SGA/SGQ (se presente) 
  • sviluppo di un modello di relazione sul proprio sistema di due diligence da compiersi annualmente
  • realizzazione e verifica della giusta informativa per adempiere all’obbligo di informazione
  • supporto per eventuali verifiche ispettive in presenza da parte degli Enti di controllo

Rivolto alle aziende non obbligate alla due diligence

  • individuazione delle informazioni da condividere a monte e a valle della catena di fornitura
  • sviluppo di uno strumento di condivisione e archiviazione 
  • supporto nello sviluppo di uno strumento di trasmissione delle informazioni 
  • assistenza per la redazione della relazione annuale
  • supporto per eventuali verifiche ispettive in presenza da parte dell’Agenzia delle Dogane
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